La Stampa di oggi pubblica un articolo che riprende la mia lettera inviata al Sindaco Chiamparino in cui chiedo un maggior controllo sulle aperture di nuove sale giochi.
La mia preoccupazione nasce per l’imminente inaugurazione della sala giochi Sisal in Spina Tre, una zona neoresidenziale con particolare concentrazione di casi seguiti dai servizi sociali.
Le patologie legate al gioco d’azzardo provocano dipendenze del tutto simili all’abuso di alcolici o di sostanze stupefacenti e che ad essere a rischio sono soprattutto le fasce deboli dai giovani senza un lavoro, i cassaintegrati alle famiglie con problemi di reddito, che nel gioco trovano forme di evasione.
Sono sempre stato in prima linea in questa battaglia contro il gioco d’azzardo, ad ottobre infatti sono stato primo firmatario della proposta di legge per vietare l’installazione delle slot machine nei locali pubblici (bar, tabaccherie, circoli, etc.).
Chiedo quindi al Sindaco una maggiore attenzione sulle aperture di sale giochi e un costante monitoraggio delle attività e degli orari.
Di seguito, il testo della Proposta di Legge
Proposta di legge regionale n. 76 presentata il 06 Ottobre 2010
Proposta di legge al Parlamento ‘Illiceità dell’installazione e dell’utilizzo dei sistemi di gioco d’azzardo elettronico nei locali pubblici. Modifica all’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)’ .
Primo firmatario:
PLACIDO ROBERTO
ANGELERI ANTONELLO ARTESIO ELEONORA BIOLE’ FABRIZIO BOETI ANTONINO BONO DAVIDE BOTTA MARCO BRESSO MERCEDES BUQUICCHIO ANDREA BURZI ANGELO BUSSOLA CRISTIANO CATTANEO VALERIO CERUTTI MONICA COMBA FABRIZIO CORTOPASSI ALBERTO COSTA ROSA ANNA COSTA RAFFAELE CURSIO LUIGI DELL’UTRI MICHELE GARIGLIO DAVIDE GOFFI ALBERTO GREGORIO FEDERICO LA ROCCA GIROLAMO LAUS MAURO ANTONIO DONATO LEARDI LORENZO LEO GIAMPIERO LEPRI STEFANO LUPI MAURIZIO MANICA GIULIANA MARINELLO MICHELE MASTRULLO ANGIOLINO MOTTA ANGELA MULIERE ROCCHINO NEGRO GIOVANNI PENTENERO GIOVANNA PONSO TULLIO RESCHIGNA ALDO RONZANI GIANNI WILMER SPAGNUOLO CARLA STARA ANDREA TARICCO GIACOMINO TIRAMANI PAOLO VALLE ROSANNA VIGNALE GIAN LUCA
Sommario:
* Art. 1(Modifica dell’art. 110 del r.d. 773/1931)
Art. 1
(Modifica dell’art. 110 del r.d. 773/1931)
1.
Il comma 5 dell’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è sostituito dal seguente:
“
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
2. Le lettere a) e a) bis del comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/31 sono soppresse.
3. L’alinea del comma 9 dell’articolo 110 del r.d. 773/31 è sostituita dalla seguente:
9. In materia di apparecchi e congegni di cui ai commi 5, 6, e 7 si applicano le seguente sanzioni.
4. La lettera c) del comma 9 dell’articolo 110 del r.d. 773/31 è sostituita dalla seguente:
c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni di cui al comma 5, rispetto ai quali sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto penale per il gioco d’azzardo, o non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi.
5. Il comma 9 bis dell’articolo 110 del r.d. 773/31 è sostituito dal seguente:
9 bis. Per gli apparecchi di cui al comma 5 e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell’ articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.
“